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21 settembre 2026

Bonus turismo: il trattamento integrativo del 15% scade il 30 settembre

Le imprese del turismo, della ristorazione e degli stabilimenti balneari e termali che hanno applicato nel 2026 il trattamento integrativo speciale per i propri dipendenti hanno pochi giorni per completare correttamente la gestione del beneficio: la misura, prevista dalla Legge di Bilancio 2026, si applica infatti solo alle prestazioni rese fino al 30 settembre.

Il trattamento integrativo speciale consiste in un bonus del 15% sulle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi, interamente esentasse per il lavoratore: una misura pensata per un settore, quello del turismo e della somministrazione di alimenti e bevande, tradizionalmente caratterizzato da un'intensa richiesta di prestazioni in questi orari.

Ne possono beneficiare i lavoratori dipendenti del settore privato operanti negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nel comparto turistico, inclusi gli stabilimenti balneari e termali, a condizione che il reddito da lavoro dipendente percepito nel periodo d'imposta 2025 non superi i 40.000 euro: un requisito reddituale che orienta il beneficio verso i lavoratori con retribuzioni medio-basse, tipici di questi comparti.

Il periodo di applicazione del bonus, fissato dalla Legge di Bilancio 2026, va dal 1° gennaio al 30 settembre 2026: dal 1° ottobre la misura non sarà più applicabile alle nuove prestazioni di lavoro notturno o straordinario festivo, salvo un'eventuale proroga che, al momento, non risulta ancora disposta.

Un aspetto pratico da non trascurare riguarda invece l'erogazione delle somme maturate fino al 30 settembre: il datore di lavoro può liquidarle anche in un momento successivo alla scadenza del periodo agevolato, purché entro il termine previsto per il conguaglio di fine anno, senza che questo pregiudichi il diritto all'esenzione fiscale per le prestazioni rese entro la data limite.

Sul piano operativo, il datore di lavoro recupera le somme erogate a titolo di trattamento integrativo tramite compensazione orizzontale nel modello F24, utilizzando il codice tributo 1702: un meccanismo che non comporta un esborso aggiuntivo per l'impresa, ma richiede comunque un monitoraggio puntuale delle ore di lavoro notturno e festivo maturate da ciascun dipendente entro il 30 settembre.

Per le imprese del settore, la raccomandazione pratica in questi ultimi giorni di applicabilità della misura è di verificare che tutte le prestazioni di lavoro notturno e straordinario festivo effettivamente rese entro il 30 settembre siano correttamente documentate e conteggiate ai fini del bonus, prima che il periodo agevolato si chiuda definitivamente.

Lo Studio Mascia assiste le imprese del turismo e della ristorazione nella corretta gestione del trattamento integrativo speciale, dal calcolo delle somme spettanti fino al loro recupero in F24, e segue gli sviluppi normativi relativi a un'eventuale proroga della misura oltre il 30 settembre 2026.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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