Chi ha debiti con il proprio Comune per IMU non versata, TARI arretrata, bollo auto o multe stradali affidate alla riscossione, e sperava che la Rottamazione-quinquies riguardasse solo i carichi erariali gestiti direttamente dall'Agenzia delle Entrate, dovrà ricredersi: la definizione agevolata è stata estesa anche ai debiti verso Regioni ed enti locali, sia pure con un calendario proprio e distinto da quello nazionale già trattato in un nostro precedente articolo.
La Legge 25 giugno 2026, n. 113, di conversione del Decreto Legge 30 aprile 2026, n. 63, ha modificato l'art. 10-quinquies della Legge 88/2026, estendendo la Rottamazione-quinquies a tutti i debiti, tributari e non, risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 da Regioni ed enti locali, con la sola esclusione di quelli derivanti da condanne della Corte dei conti.
Rientrano quindi in questo perimetro i debiti più comuni nella vita quotidiana di famiglie e imprese: IMU, TARI, bollo auto regionale, sanzioni per violazioni del Codice della Strada e altre entrate locali affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con lo stesso beneficio di fondo delle altre rottamazioni: l'azzeramento di sanzioni e interessi, restando dovuto solo il capitale.
Un aspetto da comprendere bene è che l'applicazione della misura non è automatica su tutto il territorio nazionale: ogni Regione o ente locale interessato ha dovuto adottare un proprio provvedimento di adesione, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere all'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro un termine poi prorogato al 31 luglio 2026. Solo i debiti affidati dagli enti che hanno effettivamente aderito rientrano nella definizione agevolata.
Per questo motivo, prima di considerare rottamabile un proprio debito verso il Comune o la Regione di residenza, è opportuno verificare se l'ente in questione ha effettivamente aderito alla misura: un'informazione reperibile sul sito dell'ente stesso o tramite l'area riservata di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il calendario operativo per i contribuenti prevede alcuni passaggi da tenere bene a mente: a partire dal 15 ottobre 2026 l'Agente della riscossione renderà disponibili ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili; tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026 il debitore dovrà presentare la dichiarazione con cui manifesta la propria volontà di aderire alla definizione agevolata.
Il pagamento delle somme dovute potrà avvenire in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure dilazionato fino a un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali: una flessibilità che consente di calibrare l'impegno finanziario sulla propria effettiva capacità di rimborso, in modo analogo a quanto previsto per la rottamazione dei carichi erariali.
Per chi ha più posizioni debitorie aperte, sia verso l'Erario sia verso il proprio Comune, conviene fin da ora fare una ricognizione complessiva di tutte le cartelle e gli avvisi ricevuti negli ultimi anni, per arrivare pronti al 16 ottobre con un quadro chiaro di quali debiti convenga effettivamente rottamare.
Lo Studio Mascia segue l'evoluzione della Rottamazione-quinquies per i tributi locali e verifica, per i propri clienti, se gli enti creditori interessati hanno aderito alla misura, assistendoli nella predisposizione della dichiarazione di adesione una volta aperta la relativa finestra il 16 ottobre 2026.