L'art. 8 del Decreto-Legge 19/2026, convertito con modificazioni dalla Legge 50/2026, riconosce piena equivalenza tra la ricevuta POS cartacea e la documentazione bancaria — estratto conto, anche digitale, o altra comunicazione dell'istituto di credito.
La condizione è che il documento riporti il dettaglio delle singole operazioni (data, importo, beneficiario) e venga conservato per almeno 10 anni, come previsto per le scritture contabili dal Codice civile.
La norma si applica a tutti i pagamenti tracciabili, non solo verso la Pubblica Amministrazione, ed è una semplificazione utile per chi vuole ridurre l'archivio cartaceo in azienda.