Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate sono uno strumento prezioso per orientarsi nella prassi fiscale: un contribuente pone un quesito su un caso concreto e l'Agenzia risponde con un'interpretazione ufficiale, che pur vincolando in via diretta solo il caso specifico, offre un orientamento utile a tutti coloro che si trovano in una situazione analoga. Ecco quattro risposte recenti che toccano da vicino situazioni comuni a imprese, professionisti e proprietari immobiliari.
Superbonus e vendita di immobili in comproprietà (risposta n. 158 del 10 agosto del 2026): quando un immobile è stato acquisito in parte per successione e in parte per acquisto, l'esclusione da plusvalenza in caso di vendita vale solo per la quota ereditata, non per l'intero immobile. Un secondo chiarimento riguarda le spese Superbonus: se sostenute da un solo comproprietario, non aumentano il costo fiscale riconosciuto in capo agli altri venditori che non le hanno sostenute personalmente. Per chi vende un immobile in comproprietà con una storia di acquisizione mista, questo significa calcolare la plusvalenza separatamente per ciascun comproprietario, tenendo conto di come e da chi sono state effettivamente sostenute le spese di ristrutturazione.
Certificazione Unica e collaboratori forfettari (risposta n. 127 del 22 giugno del 2026): l'esonero dalla Certificazione Unica per i compensi corrisposti a professionisti in regime forfettario vale solo se il compenso è documentato da fattura elettronica. Se invece il professionista beneficiario è esonerato dall'obbligo di fatturazione elettronica, la CU resta obbligatoria per il committente. È un chiarimento operativo importante per chi si occupa di adempimenti dei sostituti d'imposta, perché lega l'esonero da un adempimento a una condizione di fatto — l'effettiva emissione della fattura elettronica — che va sempre verificata caso per caso prima di considerare assolto l'obbligo di certificazione.
IVA agevolata al 10% sulle ristrutturazioni (risposta n. 150 del 22 luglio del 2026): l'aliquota ridotta non dipende da chi commissiona i lavori — proprietario, conduttore o altro soggetto avente titolo — ma dalla qualificazione urbanistica dell'intervento attribuita dal Comune. È quindi la natura oggettiva dell'intervento edilizio, così come qualificata nei titoli abilitativi comunali, a determinare l'aliquota applicabile, non le caratteristiche soggettive di chi paga la fattura: un aspetto da verificare sempre con il titolo edilizio alla mano prima di applicare l'aliquota ridotta in fattura.
Risarcimenti per turni di lavoro non rispettati (risposta n. 156 del 7 agosto del 2026): le somme risarcitorie corrisposte per pause non godute o buoni pasto non erogati hanno natura di risarcimento del danno subito dal lavoratore, non di sostitutivo di reddito da lavoro. Di conseguenza non sono tassabili. È una distinzione concettuale rilevante nel diritto tributario: solo le somme che sostituiscono un reddito che il lavoratore avrebbe altrimenti percepito sono tassate come tali, mentre un vero risarcimento del danno — per un pregiudizio subito, non per un mancato guadagno — resta fuori dal campo di applicazione dell'imposta sui redditi.
Al di là del singolo caso, questi quattro interpelli condividono un filo conduttore utile da ricordare: l'Amministrazione finanziaria tende a guardare alla sostanza economica e fattuale delle situazioni — chi ha sostenuto una spesa, qual è la reale natura giuridica di una somma, come è qualificato un intervento — più che a criteri puramente formali o presuntivi. Conoscere questi orientamenti aiuta a impostare correttamente fin da subito la gestione fiscale di situazioni analoghe, evitando contestazioni successive.
Lo Studio Mascia segue con continuità la prassi interpretativa dell'Agenzia delle Entrate e la mette a disposizione dei propri clienti per orientare correttamente operazioni immobiliari, rapporti di collaborazione, interventi edilizi agevolati e gestione del personale.
Fonte: Agenzia delle Entrate