Con la sentenza n. 8483/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di Roma ha stabilito che l'invito al contraddittorio preventivo può assolvere la funzione dello "schema di atto" previsto dallo Statuto del contribuente anche senza recare formalmente questa dicitura.
Ciò che conta, secondo i giudici, è che il documento consenta al contribuente di conoscere gli elementi della contestazione e di esercitare compiutamente il diritto di difesa entro i 60 giorni previsti.
Una precisazione importante per chi riceve un invito dall'Agenzia delle Entrate: la sostanza dell'informazione ricevuta conta più dell'etichetta formale del documento.