Chi ha avviato una procedura di liquidazione del patrimonio nell'ambito del sovraindebitamento, e vede il proprio immobile aggiudicato all'asta a un prezzo che ritiene inferiore al suo reale valore, potrebbe sperare che un terzo interessato presenti in seguito un'offerta più alta, capace di far riaprire i giochi. La Cassazione ha chiarito che, in questa procedura, questa possibilità semplicemente non esiste, salvo che il bando la preveda espressamente.
Con la sentenza n. 5139 del 6 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione se, nella procedura di liquidazione del patrimonio prevista dalla Legge 3/2012 per i soggetti sovraindebitati, sia possibile sospendere la vendita già aggiudicata in via provvisoria a fronte di un'offerta migliorativa presentata da un terzo per un importo superiore di almeno il 10% rispetto al prezzo di aggiudicazione.
Nel fallimento ordinario, disciplinato dalla legge fallimentare, l'art. 107 prevede espressamente questa possibilità: il curatore può sospendere la vendita se riceve un'offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa di almeno il 10% rispetto al prezzo già offerto, un meccanismo pensato per massimizzare il ricavato a beneficio dei creditori.
La Cassazione ha stabilito che questo meccanismo non si applica, nemmeno per analogia, alla procedura di liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento: l'art. 14-novies della Legge 3/2012, che disciplina questa fase, non prevede la possibilità per terzi di presentare offerte migliorative dopo l'aggiudicazione, e in assenza di una previsione espressa della legge speciale non è consentito estendere per analogia il potere di sospensione riconosciuto al curatore fallimentare.
La distinzione tra le due procedure, pur entrambe orientate a liquidare un patrimonio per soddisfare i creditori, riflette quindi scelte normative diverse: il legislatore ha previsto per il fallimento un meccanismo di tutela ulteriore del ceto creditorio che non ha ritenuto di replicare, salvo espressa previsione del bando di vendita, nella procedura di sovraindebitamento, pensata per soggetti di dimensioni più contenute.
La Corte ha comunque lasciato aperto uno spiraglio: se il bando di vendita predisposto nella procedura di sovraindebitamento prevede espressamente la possibilità di offerte migliorative successive all'aggiudicazione provvisoria, quella clausola resta valida ed efficace, perché in questo caso non si tratta di un'estensione analogica di una regola esterna, ma dell'applicazione di una regola che le parti della procedura si sono date direttamente.
Per chi si affaccia a una procedura di liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento, la lezione pratica riguarda soprattutto la fase di predisposizione del bando di vendita: è in quel momento, con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi, che si può eventualmente prevedere una clausola di questo tipo, non dopo che l'aggiudicazione è già avvenuta secondo le regole ordinarie.
Lo Studio Mascia assiste i propri clienti nella valutazione delle procedure di sovraindebitamento più adatte alla propria situazione debitoria, seguendo con attenzione, insieme all'Organismo di Composizione della Crisi coinvolto, le fasi di predisposizione dei bandi di vendita dei beni compresi nella liquidazione.
Fonte: Corte di Cassazione