La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 4151 del 18 febbraio 2025, è tornata sul tema delle società di comodo, recependo i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-341/22 (Feudi di San Gregorio, 7 marzo 2024).
Il principio è netto: il diritto alla detrazione e al rimborso dell'IVA non può essere negato in modo automatico solo perché la società non supera il test di operatività previsto dall'art. 30 della L. 724/1994. La presunzione di non operatività, pur ammessa dal diritto interno, non può tradursi in una negazione dello status di soggetto passivo IVA basata su un mero criterio quantitativo di ricavi.
Per le tante piccole imprese italiane classificate 'di comodo' per ricavi sotto soglia — magari per un anno difficile, per investimenti in corso o per cause di forza maggiore — è un argomento difensivo importante contro i dinieghi di rimborso o riporto del credito IVA motivati solo sul mancato superamento del test.
Chi ha ricevuto un diniego di questo tipo può valutare, con l'assistenza del proprio commercialista, se impugnarlo alla luce di questo orientamento.
Fonte: Corte di Cassazione