Con l'ordinanza n. 7408 del 20 marzo 2025, la Cassazione ha ribadito un orientamento ormai consolidato (in linea con le ordinanze n. 2095/2023 e n. 24721/2024): quando una cartella esattoriale riguarda sanzioni e interessi, e non è fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione è quinquennale — 5 anni, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 472/1997 per le sanzioni e dell'art. 2948, n. 4 del Codice civile per gli interessi — e non decennale.
Un punto importante viene chiarito: la mancata impugnazione della cartella nei 60 giorni la rende definitiva, ma non trasforma automaticamente il termine di prescrizione breve in quello ordinario di 10 anni. Quella conversione scatta solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo, cioè una sentenza.
È una notizia rilevante per chi ha vecchie cartelle mai impugnate: anche se ormai definitive, la parte relativa a sanzioni e interessi resta soggetta alla prescrizione breve, e se l'Agente della riscossione non ha compiuto validi atti interruttivi in quel periodo, può essere eccepita come prescritta.
Verificare data di notifica ed eventuali atti interruttivi prima di pagare, o prima di subire un pignoramento, può fare una differenza concreta sull'importo effettivamente dovuto.
Fonte: Corte di Cassazione