Studio Mascia
Tutte le news
15 settembre 2026

Frodi carosello: niente neutralità IVA per la società cartiera consapevole

Le frodi carosello restano uno dei fenomeni più insidiosi nella criminalità economica legata all'IVA, proprio per la loro capacità di coinvolgere, accanto ai promotori consapevoli della frode, anche soggetti che si presentano come semplici anelli intermedi della catena commerciale. La Cassazione è tornata a occuparsi del tema con una pronuncia che restringe ulteriormente il perimetro delle difese possibili per questi ultimi.

Con la sentenza n. 8635 del 2026, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affrontato uno dei nodi più delicati del diritto penale tributario europeo: il rapporto tra frode carosello, operazioni soggettivamente inesistenti e principio di neutralità dell'IVA, il cardine su cui si fonda l'intero sistema dell'imposta a livello comunitario.

Il meccanismo tipico della frode carosello prevede, tra il fornitore che evade l'imposta e il destinatario finale che ne beneficia indebitamente, l'interposizione di una o più società "cartiera" o "buffer", spesso prive di reale struttura operativa, il cui unico scopo è interrompere la tracciabilità della catena e permettere la detrazione dell'IVA a valle senza che sia mai stata versata a monte.

La difesa più frequentemente utilizzata da chi ha operato come società buffer in una frode carosello è quella per cui l'intermediario non avrebbe tratto alcun reale vantaggio fiscale, limitandosi a fungere da passaggio neutro nella catena commerciale, e dovrebbe quindi essere protetto dal principio di neutralità dell'IVA proprio perché non beneficiario ultimo della frode.

La Cassazione ha chiuso la porta a questa linea difensiva quando la società buffer è consapevole di partecipare a una frode: il principio di neutralità IVA, per sua natura, tutela chi opera in buona fede all'interno del sistema, non chi sa, o dovrebbe ragionevolmente sapere, di essere parte di un meccanismo fraudolento, indipendentemente dalla propria posizione — iniziale, intermedia o finale — nella catena delle operazioni.

La conseguenza pratica affermata dalla Corte è netta: la consapevolezza della frode fa perdere alla società cartiera il diritto alla detrazione IVA sulle operazioni collegate, e trasforma l'imposta che avrebbe dovuto essere versata in un provento illecito, come tale suscettibile di confisca, superando quindi l'argomento difensivo della neutralità economica dell'operazione per l'intermediario.

Per le imprese, al di là dei casi di partecipazione consapevole a una frode, la pronuncia offre anche un monito di carattere più generale: operare con fornitori o clienti la cui struttura operativa appaia inconsistente, o le cui condizioni commerciali risultino anomale rispetto al mercato, espone a un rischio concreto di essere coinvolti, anche solo come anello della catena, in una frode di questo tipo, con conseguenze che vanno ben oltre il recupero dell'imposta.

Verificare con attenzione l'affidabilità e la reale operatività dei propri partner commerciali, soprattutto in filiere ad alto rischio frode come quelle di alcuni beni ad alta movimentazione, resta la miglior prevenzione contro il rischio di essere coinvolti, anche solo indirettamente, in una frode carosello.

Lo Studio Mascia assiste le imprese nella verifica preventiva dell'affidabilità dei propri fornitori e clienti e nella gestione delle contestazioni relative a operazioni IVA soggettivamente inesistenti, valutando caso per caso gli elementi a difesa della buona fede del contribuente.

Fonte: Corte di Cassazione

Hai un dubbio su questo argomento?

Scrivici, ti risponderemo entro 24 ore.

Contattaci

Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, solo con il tuo consenso, cookie di profilazione per misurare le nostre campagne pubblicitarie. Consulta la Privacy Policy.