Chi predispone il bilancio d'esercizio sa quanto i principi contabili nazionali OIC, pur non avendo forza di legge in senso stretto, orientino nella pratica le scelte di rilevazione e valutazione delle imprese italiane che non adottano gli standard internazionali IAS/IFRS. Il 2026 porta con sé alcuni aggiornamenti che meritano attenzione già in fase di chiusura dell'esercizio.
Con il comunicato stampa dell'8 dicembre 2025, l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato una serie di emendamenti che interessano cinque principi: OIC 13 (Rimanenze), OIC 16 (Immobilizzazioni materiali), OIC 24 (Immobilizzazioni immateriali), OIC 25 (Imposte sul reddito) e OIC 31 (Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto), applicabili ai bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026, ma adottabili in via anticipata già per il bilancio 2025.
Una delle novità più operative riguarda gli acquisti con opzione di rivendita, disciplinati dagli OIC 13, 16 e 24: il bene va iscritto in bilancio in capo all'acquirente solo se quest'ultimo è ragionevolmente certo che l'opzione di riacquisto da parte del venditore non sarà esercitata, un chiarimento che incide sulla corretta rappresentazione contabile di operazioni sempre più diffuse nella prassi commerciale.
L'OIC 24 interviene anche sul criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali basato sui ricavi attesi, ammettendolo ormai solo con il metodo a quote decrescenti e a condizione che dimostri concretamente lo sfruttamento economico del bene immateriale, restringendo un margine di discrezionalità che in passato si prestava a interpretazioni più ampie.
L'OIC 25 chiarisce invece la contabilizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta, stabilendo che vada rilevata in contropartita al patrimonio netto, senza l'obbligo di individuare una riserva specifica, con indicazioni precise anche per il caso in cui la società avesse già iscritto una passività per imposte differite al momento della rivalutazione.
Gli OIC 16 e 31 sono stati infine modificati sul tema dell'attualizzazione dei fondi oneri, con l'obiettivo di chiarire come classificare in bilancio gli effetti che derivano dal semplice trascorrere del tempo rispetto a quelli, distinti, legati alla revisione del tasso di attualizzazione utilizzato.
A questi emendamenti si affianca una revisione più ampia, pubblicata il 16 luglio 2026: il nuovo OIC 5 "Bilanci di liquidazione", che ridisegna in profondità la disciplina applicabile alle società in fase di liquidazione, con un approccio valutativo più prudente e operativo, l'eliminazione dell'obbligo di stimare un fondo oneri generico in favore della verifica dei soli contratti onerosi, e nuovi schemi di bilancio che superano la tradizionale distinzione tra attivo circolante e immobilizzato.
Il nuovo OIC 5 sarà obbligatorio per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027, con possibilità di adozione anticipata già dal 2026, mentre le società che hanno già applicato la precedente versione del principio a una procedura di liquidazione in corso potranno continuare a farlo fino alla sua conclusione, senza dover cambiare criterio a metà procedura.
Per le imprese in fase di chiusura del bilancio 2026, e in particolare per quelle che si trovano in liquidazione o che effettuano operazioni di acquisto con clausole di riacquisto, un confronto preventivo con il proprio commercialista su questi aggiornamenti aiuta a impostare correttamente le scritture di fine esercizio, evitando correzioni successive. Lo Studio Mascia segue l'evoluzione dei principi contabili nazionali e ne verifica l'impatto sui bilanci dei propri clienti in fase di chiusura dell'esercizio.